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Codice di Comportamento 06/2023

Codice di comportamento giugno 2023

Descrizione

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». (23G00092) (GU n.150 del 29-6-2023 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)», e,  in  particolare,  l’articolo  4, che ha disciplinato l’introduzione, nell’ambito del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di  misure  in  materia  di  utilizzo  delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196, recante «Codice  in materia di protezione  dei  dati  personali, recante disposizioni per l’adeguamento   dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CEE» e, in particolare, l’articolo 154,  comma  5-bis,  che  stabilisce che il parere di cui all’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento e’ reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento  in  corso di adozione disciplina espressamente le modalita’ del trattamento dei dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto, in particolare, il comma 1-bis dell’articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 36 del  2022, il  quale prevede l’introduzione, nel Codice di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 62 del  2013,  di  una  sezione  dedicata  al  corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei  dipendenti  pubblici,  anche  al  fine  di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede che l’introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, della sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e dei social media da parte dei  dipendenti pubblici,  anche al fine di tutelare l’immagine  della  pubblica amministrazione, e’ effettuata entro il 31 dicembre 2022;
Visto,  altresi’,  il  comma 7 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, novellato dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede,  per  i dipendenti delle pubbliche  amministrazioni, lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di  assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a  funzioni  superiori, nonche’ di trasferimento del personale, le cui durata e intensita’ sono proporzionate al grado di responsabilita’, nei limiti  delle  risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico;
Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei  ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 21 dicembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di  Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 aprile 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2023;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Utilizzo delle  tecnologie informatiche).  –  1. L’amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facolta’ di svolgere gli  accertamenti  necessari  e  adottare  ogni misura atta a garantire la sicurezza  e  la  protezione  dei  sistemi informatici,  delle  informazioni  e  dei  dati. Le modalita’ di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee  guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sentito il  Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso  di  dispositivi elettronici personali, trova applicazione l’articolo 12, comma  3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L’utilizzo di account istituzionali e’ consentito per i soli fini connessi all’attivita’ lavorativa o ad essa riconducibili e  non puo’ in alcun  modo  compromettere  la  sicurezza o la reputazione dell’amministrazione. L’utilizzo di  caselle di posta elettroniche personali e’ di norma evitato per attivita’ o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per  qualsiasi  ragione,  non  possa   accedere all’account istituzionale.
3. Il dipendente e’ responsabile  del  contenuto  dei  messaggi inviati. I dipendenti si  uniformano  alle  modalita’  di  firma  dei messaggi di posta  elettronica    di    servizio individuate dall’amministrazione di appartenenza.  Ciascun  messaggio  in  uscita deve consentire l’identificazione  del  dipendente  mittente  e  deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo e’ reperibile.
4. Al  dipendente e’ consentito  l’utilizzo  degli  strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi  allontanare  dalla sede di servizio, purche’ l’attivita’ sia  contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
5.  E’  vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere  in  qualunque  modo fonte di responsabilita’ dell’amministrazione.
Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media). –
1. Nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinche’ le proprie  opinioni  o  i propri giudizi su eventi, cose o persone, non  siano in  alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.
2. In ogni caso il dipendente e’ tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di  appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o  indirettamente il servizio non si svolgono, di norma,  attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme  digitali o social  media. Sono escluse da tale limitazione le attivita’ o le  comunicazioni per le quali l’utilizzo  dei  social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
4.  Nei  codici di cui all’articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una “social media policy” per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare  alle proprie specificita’ le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la “social media policy” deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilita’ del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.
5. Fermi restando i casi di divieto  previsti  dalla  legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione e in  difformita’ alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013,  n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche  istruttori,  e informazioni di cui essi abbiano la disponibilita’.»;
b) all’articolo 12:
1) al comma 1, dopo le parole «opera  nella  maniera piu’ completa e accurata possibile» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso,  orientando  il  proprio   comportamento alla soddisfazione dell’utente.»;
2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che possano nuocere al  prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.»;
c) all’articolo 13:
1) al comma 4, dopo le parole «e adotta un comportamento esemplare» sono inserite le seguenti: «, in termini di  integrita’, imparzialita’, buona fede  e  correttezza,  parita’  di  trattamento, equita’, inclusione e ragionevolezza»;
2) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente:
«4-bis. Il  dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunita’ di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui e’ responsabile.»;
3) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui e’ preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonche’ di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di eta’ e di condizioni personali.»;
4) al comma 7, sono aggiunte, infine, le  seguenti parole: «,misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo»;
d) all’articolo 15, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Le attivita’ di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche’ di trasferimento del personale, le cui durata e intensita’ sono proporzionate al grado di responsabilita’.»;
e) all’articolo 17, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis.  Alle  attivita’ di  cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

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