Descrizione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». (23G00092) (GU n.150 del 29-6-2023 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l’articolo 4, che ha disciplinato l’introduzione, nell’ambito del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CEE» e, in particolare, l’articolo 154, comma 5-bis, che stabilisce che il parere di cui all’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento e’ reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalita’ del trattamento dei dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto, in particolare, il comma 1-bis dell’articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede l’introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, di una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede che l’introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, della sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e dei social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione, e’ effettuata entro il 31 dicembre 2022;
Visto, altresi’, il comma 7 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, novellato dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche’ di trasferimento del personale, le cui durata e intensita’ sono proporzionate al grado di responsabilita’, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 21 dicembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 aprile 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2023;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche). – 1. L’amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facolta’ di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalita’ di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l’articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L’utilizzo di account istituzionali e’ consentito per i soli fini connessi all’attivita’ lavorativa o ad essa riconducibili e non puo’ in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione. L’utilizzo di caselle di posta elettroniche personali e’ di norma evitato per attivita’ o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale.
3. Il dipendente e’ responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalita’ di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo e’ reperibile.
4. Al dipendente e’ consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purche’ l’attivita’ sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
5. E’ vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilita’ dell’amministrazione.
Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media). –
1. Nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinche’ le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.
2. In ogni caso il dipendente e’ tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attivita’ o le comunicazioni per le quali l’utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
4. Nei codici di cui all’articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una “social media policy” per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificita’ le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la “social media policy” deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilita’ del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.
5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione e in difformita’ alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilita’.»;
b) all’articolo 12:
1) al comma 1, dopo le parole «opera nella maniera piu’ completa e accurata possibile» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell’utente.»;
2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.»;
c) all’articolo 13:
1) al comma 4, dopo le parole «e adotta un comportamento esemplare» sono inserite le seguenti: «, in termini di integrita’, imparzialita’, buona fede e correttezza, parita’ di trattamento, equita’, inclusione e ragionevolezza»;
2) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente:
«4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunita’ di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui e’ responsabile.»;
3) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui e’ preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonche’ di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di eta’ e di condizioni personali.»;
4) al comma 7, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «,misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo»;
d) all’articolo 15, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Le attivita’ di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche’ di trasferimento del personale, le cui durata e intensita’ sono proporzionate al grado di responsabilita’.»;
e) all’articolo 17, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Alle attivita’ di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».