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Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati sono così esplicitati:

1) Gli incarichi retribuiti conferiti per la sostituzione dei dipendenti sono pubblicati all’Albo d’Istituto;
2) Gli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti sono pubblicati sotto la voce Contrattazione d’Istituto e dettagliati come richiesto dalla normativa;
3) Gli incarichi retribuiti conferiti a privati tramite bandi di gara per esperti esterni sono pubblicati all’Albo d’Istituto;
4) Gli “incarichi retribuiti” conferiti direttamente a collaboratori e/o consulenti esterni saranno di seguito evidenziati.

 

Dati aperti e riutilizzo

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Accesso civico

È il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, D. Lgs n. 33/2103) nei casi in cui l’ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-MONTALCINI ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza, Dirigente Scolastica FRANCESCA DE RUGGIERI secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti - accesso civico”. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al dirigente del MIUR dell’ambito territoriale provinciale di Bari (o, in caso di incarico vacante, dal Direttore generale dell'USR Puglia) , titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.Lgs n. 33/2013, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. Il modulo dell’istanza al titolare del potere sostitutivo è disponibile nella sottosezione “Altri contenuti - accesso civico”.

Obiettivi di accessibilità

Questo sito utilizza l'Open Source Content Management System Joomla, ed è stato progettato in modo da avere accessibilità e usabilità ottimali, senza penalizzare non solo i portatori di deficit sensoriali, ma anche gli utenti svantaggiati da barriere tecnologiche, nel rispetto della Legge 9/1/2004 n. 4 "Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e del relativo Decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie dell’8/7/2005 che stabilisce i "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici".

A tal fine si sono seguite, per quanto possibile, le linee guida tracciate dal W3C (World Wide Web Consortium), l’organo indipendente che fissa gli standard necessari per una piena condivisione degli strumenti tra coloro che si occupano di pubblicare materiali sul web.

Tutte le pagine sono “XHTML 1.0 Strict” valide, in linea con le indicazioni della recente normativa italiana in materia; si utilizzano prevalentemente CSS per una migliore separazione dei contenuti dalla loro rappresentazione grafica ed una migliore accessibilità (se il browser o l'unità di lettura non è compatibile con i fogli di stile, il contenuto di ogni pagina è comunque leggibile); si usano marcatori semantici (ad esempio si usano i tag H2 per i titoli, i tag H3 per i sottotitoli, ecc.).

- In questo sito non si sono utilizzati frame e sono state evitati oggetti o scritte lampeggianti che possono provocare disturbi alla concentrazione o alle tecnologie assistive;
- E' stato verificato un sufficiente contrasto di colore tra i testi e lo sfondo ed è stata accertata una uguale funzionalità in caso di assenza del colore utilizzato;
- Nell'utilizzo di tabelle dati sono stati usati marcatori per identificare le intestazioni di righe e colonne con tag TH al posto dei tag TD per le celle di intestazione;
- Tutti i testi possono essere ridimensionati usando l'apposita funzione del browser;
- In questo sito non sono previste funzionalità legate ad intervalli di tempo predefinito entro il quale eseguire determinate azioni;
- Tutti i collegamenti sono realizzati mediante elementi testuali riconoscibili perché sottolineati;
- Si è evitata l'apertura di una nuova finestra.

Feedback sull’accessibilità:
Qualora trovassi qualche parte del sito che non rispetta le suddette regole, ti preghiamo di contattare l'Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Obiettivi di accessibilità

Obiettivi di accessibilità 2022

Certificati e autocertificazioni

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:
"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47."
cioè dalle autocertificazioni.

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi."

In breve, questo significa che l'amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 14,62. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, utile, ma non utilizzato, cioè l'uso dell'autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione.
Molti ancora si recano ad un ufficio pubblico per richiedere certificazioni da presentare ad un altro ufficio pubblico, senza usare l'autocertificazione. Quindi, si è fatta la fila in due uffici, quando sarebbe bastato recarsi solo all'ufficio di cui si ha effettivamente bisogno.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto, con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa deve essere apposta una marca da bollo da € 14,62. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Dettagli legali su Certificati e autocertificazioni.

Per quanto riguarda le modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonchè per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive:
- si effettuano controlli d'ufficio in tempo reale all'atto della prima nomina sulle dichiarazioni fornite dai soggetti presenti nelle graduatorie ai fini degli aggiornamenti delle stesse.

Varie
- Negli atti pubblicati all'Albo si trovano sempre pubblicate le indicazioni su eventuali procedure interne, mentre l'indicazione di tutti i riferimenti normativi utili è nella pagina "Normativa".

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).
Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

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